Functions
Members
Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti
Statuto Art. 2.7 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità.
Regolamento per l'amministrazione e la contabilità Art. 40 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti
dell’Ateneo ed è disciplinato dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e
integrazioni, dalle disposizioni dello Statuto di Ateneo e dalla normativa in materia.
2. Il Collegio compie tutte le verifiche relative alla gestione economica, patrimoniale, finanziaria, vigilando
sull’osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
3. Verifica la regolarità della gestione e della tenuta di libri e scritture contabili, esamina i documenti
contabili di cui all’articolo 14 e i relativi allegati nonché le eventuali revisioni del budget.
4. Effettua inoltre periodiche verifiche di cassa, sull’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito,
cauzione e custodia.
5. Predispone la relazione prevista dal comma 3 dell’articolo 34 che deve contenere l’attestazione circa la
corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e le considerazioni in ordine alla
regolarità della gestione finanziaria, contabile ed economico-patrimoniale.
6. I Revisori dei Conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, previa
comunicazione al Presidente, ad atti di ispezione, verifica e controllo di cui al comma 2. Le ispezioni,
verifiche e controlli devono essere successivamente portati all’attenzione del Collegio.
7. Per l’esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti
amministrativi e contabili dell’Ateneo.