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Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Statuto Art. 2.7 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità.

REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ 

(Emanato con decreto rettorale 5 marzo 2021, n. 413) 

Art. 40 – Il Collegio dei Revisori dei conti

 1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti dell’Ateneo ed è disciplinato dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni dello Statuto di Ateneo e dalla normativa in materia. 

2. Il Collegio compie tutte le verifiche relative alla gestione economica, patrimoniale, finanziaria, vigilando sull’osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento. 

3. Verifica la regolarità della gestione e della tenuta di libri e scritture contabili, esamina i documenti contabili di cui all’articolo 14 e i relativi allegati nonché le eventuali revisioni del budget.

4. Effettua inoltre periodiche verifiche di cassa, sull’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia. 

5. Predispone la relazione prevista dal comma 3 dell’articolo 34 che deve contenere l’attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e le considerazioni in ordine alla regolarità della gestione finanziaria, contabile ed economico-patrimoniale. 

6. I Revisori dei Conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, previa comunicazione al Presidente, ad atti di ispezione, verifica e controllo di cui al comma 2. Le ispezioni, verifiche e controlli devono essere successivamente portati all’attenzione del Collegio. 

7. Per l’esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell’Ateneo. 

8. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di due componenti. Le riunioni del Collegio devono essere verbalizzate