Sospensione temporanea degli studi
Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per effettuare l’iscrizione
a una scuola di specializzazione, a un dottorato di ricerca, a un corso di master, a un corso
di Tirocinio Formativo Attivo (TFA/FIT), a una scuola Allievi dell’Arma o per maternità
o per gravi patologie debitamente certificate.
Lo studente può chiedere la sospensione degli studi per uno o più
anni accademici, comunque non oltre la durata legale del corso cui intende iscriversi. Nel
periodo di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse
universitarie e non può compiere alcun atto di carriera.
Interruzione programmata degli studi
Nei casi che non ricadono nella sospensione temporanea, lo studente può richiedere un’interruzione programmata degli studi pagando euro 100,00 per ogni anno accademico. L’interruzione può essere richiesta, al più per due volte, per periodi di almeno un anno accademico e non più lunghi della durata del corso degli studi.
La richiesta deve essere effettuata entro il 15 ottobre 2020. Lo studente che abbia in corso
l’interruzione programmata degli studi ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento di
poter riprendere gli studi. In questo caso non ha diritto alla restituzione della tassa di euro
100,00 ed è tenuto al pagamento della differenza tra l’importo dovuto e l’importo versato.