Legge 3 luglio 1998, n. 210
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6-7-1998
aggiornata con legge 4 novembre 2010 n. 183
Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. | Copertura dei posti di ruolo |
Art. 2. | Procedure per la nomina in ruolo |
Art. 3. | Trasferimenti |
Art. 4. | Dottorato di ricerca |
Art. 5. | Norme transitorie |
Art. 6. | Abrogazione di norme |
1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura
dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori
associati e di ricercatori è trasferita alle università. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di seguito denominato "Ministro", sono disciplinate le modalità di espletamento
delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.
2. Le università possono emanare, con propri regolamenti,
disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1,
limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo
2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per
la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per
la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati
dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti.
Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta
motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto,
rinviare i regolamenti alla università, indicando le norme illegittime e quelle
da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non
conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza
dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione
adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro
l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli
vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta,
le norme contestate non possono essere emanate.
5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel
Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica.
6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente
legge decorrono dal 1° novembre di ciascun anno.
1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente
alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:
a) l'indizione da parte delle singole università di specifici
bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario,
distinti per settore scientifico-disciplinare;
b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare
da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà
che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto
del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché:
1) nel caso di procedure per la copertura
di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto
il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato
se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore
confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in
servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente
fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori
affini;
2) nel caso di procedure per la copertura
di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori
ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente
eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, se necessario, a settori
affini;
3) nel caso di procedure per la copertura
di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio
presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti
al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario,
a settori affini;
c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b)
da parte degli atenei con modalità che consentano una rapida costituzione della
commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;
d) la possibilità che nei bandi per la nomina in ruolo
siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare
per la valutazione comparativa; [lettera abrogata con legge 04/11/2010 n. 183]
e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base
ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone
forme differenziate, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni
relative a:
1) posti di ricercatore, sono effettuate
anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica,
ed una orale;
2) posti di professore associato,
sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici;
sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università
e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia
richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività svolta in detto
campo;
3) posti di professore ordinario,
è effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia
di professore associato; sono altresì valutati l'attività didattica e i servizi
prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché,
nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico,
l'attività svolta in detto campo;
f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità
formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative
a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non più di due
idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati
od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto
nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e
può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro
sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti
da parte del rettore:
1) nominare in ruolo, previa delibera
motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, uno dei
due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo
anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze
scientifiche e didattiche;
2) non nominare in ruolo, previa delibera
motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza
degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento
a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università, decorso
il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere secondo
quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero può indire una nuova procedura
di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di
sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura
del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potrà avvalersi
della possibilità prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di
valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni
dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione
comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;
g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori
associati e ordinari, per le università che non hanno emanato il bando per la
copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in
ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i
candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in
altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo
il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei
nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e
ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno
titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre
anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità
formale degli atti della commissione che li ha proposti;
h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione
e le relative forme di pubblicità, che comprendono comunque i giudizi motivati
espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi,
in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il
bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni
di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di
un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia
di procedure di valutazione comparativa;
l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte
di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato; [lettera abrogata con legge 04/11/2010 n. 183]
m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per
i ricercatori, di partecipare in qualità di candidati a valutazioni comparative
per posti del medesimo livello.
1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca
forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti
pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata,
il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo
delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma
4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati
con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale
e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti
da consorzi di università.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle
borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge
30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente
i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il
conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento,
anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato
di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato.
4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante
convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata
qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonee.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di
dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito
e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi,
e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa
del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli
organi competenti delle università.
7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria,
è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.
8. Le università possono, in base ad apposito regolamento,
affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria
o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione
alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il
bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle università.
1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario
di ruolo, nonché le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, già banditi
e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge,
verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della
pubblicazione del relativo bando di concorso.
2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore
ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine
di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le commissioni possono proporre
fino a tre idonei.
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli
articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari, a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;
b) gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma
2, e all'articolo 8, comma 3, le parole "salvo quanto previsto dall'articolo
3 della presente legge" della legge 30 novembre 1989, n. 398, e ogni altra disposizione
incompatibile con le norme di cui all'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Per ciascuna università, con l'emanazione dei regolamenti
di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, cessano di avere efficacia
le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione incompatibile
in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.
3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in
vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e professori universitari,
le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16,
comma 1, della predetta legge n.341 del 1990.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 luglio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'
università e della ricerca scientifica e tecnologica.