mercoledì 23 maggio 2012
           
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Dipartimento di Scienze Giuridiche


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Emanato con Decreto Rettorale n. 2085 del 14 luglio 2004
    Modificato con Decreto Rettorale n. 2549 del 5 settembre 2005

 Preambolo

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche si propone la promozione della cultura e della ricerca scientifica nelle branche del diritto al fine di contribuire ad una convivenza civile improntata allo sviluppo della persona umana.

 

Capo primo
parte generale

Articolo 1 - Funzioni

1. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche è la struttura organizzativa e di coordinamento della ricerca in particolare nei settori scientifico-disciplinari delle scienze giuridiche.

2. Programma le attività di ricerca collettive e coordina le attività individuali nel rispetto dell’autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da enti pubblici o privati.

3. Adotta le linee di programmazione pluriennali anche in attuazione del programma quadro di R&S dell’UE, dei piani e dei programmi nazionali e regionali.

4. Ciascun componente il Dipartimento è tenuto a cooperare ai progetti di ricerca collettivi. L’apporto del singolo componente o delle singole aree sarà pesato ai fini della definizione del riparto dei finanziamenti del progetto.

5. Il Dipartimento in particolare:

a) coopera allo svolgimento delle attività didattiche soprattutto post-laurea [specializzazioni, master, ecc], secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai Consigli di Facoltà e di Corso di Studio;

b) per i settori scientifico-disciplinari di propria competenza esprime pareri di merito o proposte di nuovi posti di professore e ricercatore di ruolo;

c) per gli stessi settori di propria competenza esprime il parere di merito sulla chiamata di professori, sul conferimento di supplenze e di insegnamenti a mezzo di contratti di diritto privato;

d) promuove la collaborazione scientifica con gli altri Dipartimenti giuridici, con le istituzioni, con le parti sociali, culturali ed economiche interessate a progetti di ricerca scientifica;

e) promuove la collaborazione organica con altre Istituzioni di ricerca europei, dei Paesi del Mediterraneo e dei Paesi ad alta presenza di Calabresi al fine di sviluppare il processo di internazionalizzazione della ricerca di settore;

f) promuove e coordina i dottorati di ricerca in materia giuridiche al fine di attrarre i giovani più meritevoli alla ricerca scientifica.

6. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento.

Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

7. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, stipula contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione, con enti pubblici e privati e può erogare prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nelle norme dell’Ateneo.

8. Il Dipartimento istituisce le nuove serie dei Quaderni e delle Collane di Dipartimento già iniziata nel Dipartimento di Organizzazione Aziendale e Amministrazione Pubblica.

9. Può promuovere la costituzione di una Fondazione alla quale partecipano soggetti pubblici e privati per lo sviluppo della ricerca giuridica, in particolare, sui temi della cultura della legalità, della tutela dei diritti e delle istituzioni in ambito nazionale, internazionale e comunitario. La Fondazione si propone lo scopo principale di finanziare borse di studio e pubblicazioni di giovani ricercatori.

10. La Giunta definirà la composizione, le finalità e le risorse della Fondazione.

11. Il Dipartimento è competente per i settori scientifico-disciplinari di cui all’allegato elenco che forma parte integrante del presente Regolamento.

 

Articolo 2
Afferenza

1.Al Dipartimento afferiscono:

  • i professori di ruolo e fuori ruolo;
  • i supplenti e gli affidatari di insegnamento;
  • i professori a contratto;
  • i ricercatori;
  • i titolari di assegni di ricerca;
  • gli iscritti ai dottorati di ricerca con sede consorziata o amministrativa nell’UniCal;
  • il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
  • gli studenti che ne fanno richiesta.

 

Le modalità per l’afferenza al Dipartimento di professori e ricercatori sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati dal Dipartimento, i titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, nonché il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura sono considerati afferenti al Dipartimento senza che occorra specifica domanda.

L’afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, con la scadenza dell’assegno di ricerca, con la rinuncia al proseguimento del corso di dottorato o all’assegno di ricerca, nonché a seguito di trasferimento ad altra struttura o cessazione dal servizio delle unità di personale assegnate al Dipartimento.

Sulle richieste di afferenza e sulla durata delle stesse per le figure di cui alle precedenti lettere b), c) ed h) delibera il Consiglio di Dipartimento.

2.Possono far parte del Dipartimento, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo e ferma la necessità della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di cui al comma 4 del presente articolo, borsisti, cultori, docenti, studiosi ed esperti di materie giuridiche provenienti da atenei esteri ed impegnati a qualsiasi titolo in una attività di insegnamento o di ricerca presso l’Università della Calabria. L’afferenza al Dipartimento presuppone, in ogni caso:

un rapporto formalizzato, anche se di natura temporanea, con l’Unical;

la sostanziale omogeneità dei campi di insegnamento e degli ambiti di ricerca dei soggetti in parola ai settori scientifico-disciplinari di cui all’allegato A del presente regolamento.

3. L’afferenza al Dipartimento si richiede entro un mese dalla presa di servizio o, comunque, entro un mese dalla formalizzazione del rapporto, anche se di natura temporanea, con l’Università della Calabria; deve essere motivata dall’appartenenza ai settori scientifico-disciplinari indicati nell’allegato A del presente regolamento o da progetti di ricerca culturalmente affini per fini e per metodo della durata non inferiore a sei anni.

4. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla richiesta di afferenza. Nel caso di rigetto decide sull’afferenza il Senato Accademico sentito il Co.Co.P.

 

Articolo 3
Gli organi e gli uffici

1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, la Giunta e il Direttore.

2. Il Consiglio di Dipartimento individua l’organizzazione e la denominazione degli uffici, nonché la ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra gli uffici stessi nei limiti della dotazione organica prevista per il dipartimento. Sono uffici del dipartimento: l’ufficio per i progetti di ricerca e i dottorati; l’ufficio per le relazioni esterne; l’ufficio finanziario; l’ufficio negoziale-amministrativo e del patrimonio.

 

Articolo 4
Le sezioni

Il Dipartimento può istituire sezioni monotematiche interdisciplinari non coincidenti con un singolo settore scientifico-disciplinare.

Alla sezione devono aderire almeno cinque docenti strutturati appartenenti al ruolo dei professori di 1^ e 2^ fascia e dei ricercatori.

La sezione si costituisce sulla base di un progetto di ricerca, preferibilmente finanziabile e interdipartimentale.

La sezione elegge un responsabile della ricerca che relaziona annualmente al Consiglio sui programmi e le attività svolte.

 

Capo secondo
gli organi

Articolo 5
Il Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è l’organo di programmazione delle attività del Dipartimento. Le funzioni di mera gestione sono trasferite alla Giunta.

2. Ne fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo che hanno aderito al Dipartimento, i ricercatori, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, il segretario amministrativo con voto consultivo e rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca attivati dal Dipartimento. La consistenza delle suddette rappresentanze è determinata nel modo seguente:

una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente al dipartimento, pari al 25 % arrotondato all’intero superiore della consistenza della categoria;

un rappresentante per ogni dottorato attivato con sede amministrativa nell’Ateneo e che afferisce al Dipartimento.

3. Le funzioni di verbalizzazione delle sedute sono svolte dal segretario amministrativo, il quale, di norma, munito di postazione informatica verbalizza seduta stante ed in forma sintetica l’andamento della discussione e ne dà lettura alla fine della seduta. Il CdD approva la lettura previe eventuali dichiarazioni o rettifiche.

4. La durata in carica delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo è pari a 3 anni.

5. La durata in carica dei rappresentanti dei dottorandi è pari a due anni.

6. Il Consiglio in via eccezionale può delegare parte delle sue attribuzioni di programmazione alla Giunta.

7. L’esercizio delle funzioni di competenza del Consiglio non può essere delegato alla Giunta se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

8. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, su convocazione del Direttore. Quest’ultimo è altresì tenuto a convocare il Consiglio su richiesta motivata di almeno un quinto dei membri che lo compongono, sull’ordine del giorno indicato nella richiesta.

9. Ogni membro del Consiglio ha diritto di richiedere l’inclusione nell’ordine del giorno di un argomento. La richiesta deve essere trasmessa al Direttore almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio.

10. La convocazione del Consiglio deve essere effettuata con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione a mezzo posta elettronica. Nei casi di urgenza detto termine può essere ridotto alla metà. Nei casi straordinari d’urgenza il termine può essere ulteriormente ridotto a 24 ore e la convocazione avverrà al domicilio di ciascun membro anche a mezzo di telefax.

11. Il Consiglio è convocato entro il 31 ottobre di ogni anno per discutere la proposta elaborata dalla Giunta di bilancio di previsione per l’anno successivo.

12. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto.

13. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. L’astensione equivale al voto contrario.

14. Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti funzioni:

1. approva:

  • la stipula di contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati;
  • entro il 30 settembre, su proposta della Giunta, sentito il Segretario amministrativo per la parte contabile, le richieste di finanziamento per il successivo esercizio finanziario;
  • entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 10 aprile il conto consuntivo, predisposti rispettivamente entro il 10 novembre ed il 31 marzo dal Direttore coadiuvato dalla Giunta e dal Segretario amministrativo per la parte tecnico-contabile e patrimoniale, nonché le eventuali variazioni di bilancio;
  • l’eventuale quota a carico del bilancio del Dipartimento dell’indennità connessa all’incarico di Segretario amministrativo;
  • le proposte di istituzione dei Dottorati di ricerca;
  • le richieste di afferenza al Dipartimento secondo le modalità indicate al precedente art. 2;

 

2. determina, in sede di approvazione del bilancio preventivo, l’importo, comunque non superiore a € 1.032,00, del fondo per spese economali di cui viene dotato il Segretario amministrativo all’inizio di ciascun esercizio finanziario;

3. delibera l’eventuale costituzione di Centri e Laboratori dipartimentali;

4. esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;

5. per gli stessi settori esprime parere:

  • sulla chiamata dei professori di ruolo,
  • sulla destinazione dei posti di professore e ricercatore,
  • per la conferma in ruolo di professori e ricercatori,
  • per la designazione dei membri delle Commissioni di concorso a posti di ruolo,
  • sul conferimento di supplenze e sulla stipula dei contratti di insegnamento.

 

Articolo 6
Commissioni

Il Consiglio si articola in commissioni permanenti e speciali.

Sono permanenti: la commissione per i progetti di ricerca; la commissione per le relazioni internazionali; la commissione per le relazioni interuniversitarie; la commissione per i corsi di dottorato, di master e di perfezionamento.

Sono commissioni speciali quelle che il consiglio vorrà istituire su questioni specifiche per le quali occorre un’attività referente.

Le Commissioni permanenti sono composte da almeno tre componenti con la presenza di norma di almeno un docente di prima o di seconda fascia. Eleggono al loro interno il presidente che ne coordina e dirige i lavori. Elaborano studi e proposte di deliberazioni da sottoporre, a seconda della competenza, al Consiglio o alla Giunta.

I presidenti delle commissioni riferiscono per le vie brevi al Direttore sull’andamento dei lavori e degli studi il quale ne coordina le direzioni individuando eventuali sinergie e ipotesi di collaborazioni tra le commissioni.

 

Articolo 7
La Giunta

1. La Giunta è l’organo di gestione e che coadiuva il Direttore.

2. Essa dura in carica tre anni, ed è composta da tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori, dal segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante, oltre che dal Direttore.

3. Le funzioni di verbalizzazione delle adunanze sono svolte dal segretario amministrativo il quale, di norma, munito di postazione informatica verbalizza seduta stante ed in forma sintetica l’andamento della discussione e ne dà lettura alla fine della seduta. La Giunta approva la lettura previe eventuali dichiarazioni o rettifiche.

4. La Giunta delibera su ogni atto di gestione del Dipartimento, collabora con il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni e dispone sulle materie e sulle questioni ad essa delegate dal Consiglio. Spettano inoltre alla competenza della Giunta le materie previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

5.Si riunisce entro il 30 giugno di ogni anno per elaborare la proposta di bilancio previsionale dell’anno successivo da sottoporre alla discussione del Consiglio.

6.In caso di mancato funzionamento della Giunta i relativi poteri sono temporaneamente assolti dal Direttore.

7. La Giunta è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In caso di parità il voto del Direttore determina la maggioranza.

L’astensione equivale al voto contrario.

 

Articolo 8
Il Direttore

Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’attuazione delle rispettive delibere; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento; vigila sull’osservanza, nell’ambito dipartimentale, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli altri organi dell’Università della Calabria; esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa in vigore.

Il Direttore può delegare lo svolgimento di singoli atti ai componenti la Giunta o il Consiglio.

Il Direttore è eletto tra i professori di prima fascia del Dipartimento che abbiano optato per il tempo pieno e può essere eletto per due volte consecutive.

In mancanza di professori di prima fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato Accademico, la direzione del Dipartimento è affidata ad un professore di seconda fascia, a tempo pieno, eletto con le medesime modalità.

Il Direttore è nominato dal Rettore.

Il Direttore dura in carica tre anni accademici.

L’elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione; in caso di parità prevale il più anziano in ruolo.

L’elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.

Le votazioni per l’elezione del Direttore di Dipartimento sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio.

Le votazioni di ballottaggio sono valide se vi abbia preso parte il 25% più uno degli aventi diritto al voto.

è eletto Direttore del Dipartimento, nel turno di ballottaggio, il candidato che raggiunge il maggior numero di consensi.

Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia del Dipartimento.

Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

Il Direttore del Dipartimento può essere revocato solo a seguito di mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da 1/5 dei membri del Consiglio di Dipartimento.

Per la carica di Direttore di Dipartimento è prevista una indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore designa tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta un vice-Direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Il vice-Direttore è nominato con decreto del Rettore. Il vice-Direttore resta in carica per la durata del mandato del Direttore e decade con esso.

Il Direttore, sentita la Giunta, propone al Consiglio di Amministrazione il funzionario cui affidare l’incarico di Segretario amministrativo, previa attivazione di una procedura di mobilità interna richiesta all’Amministrazione centrale.

Il Direttore, sentita la Giunta, con atto motivato e in contraddittorio, può proporre al Consiglio di Amministrazione di revocare in ogni momento dall’incarico il Segretario amministrativo per mancata efficacia e mancata efficienza dell’attività amministrativa e contabile ascrivibili al segretario amministrativo.

 

Articolo 9
Il Comitato di Indirizzo e Programmazione della Ricerca Scientifica

Previa delibera del Consiglio di Dipartimento può essere costituito il Comitato di Indirizzo e Programmazione della Ricerca Scientifica il quale ha funzione consultiva.

Possono partecipare alle attività del predetto Comitato, oltre ai componenti il Consiglio di Dipartimento, il Presidente del Co.Co.P., i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio nei cui curricula si manifesta un interesse alla ricerca scientifica nelle materie giuridiche; i Direttori dei Dipartimenti i cui interessi di ricerca sono affini alla ricerca giuridica; una rappresentanza delle parti sociali, culturali, economiche e istituzionali della Calabria e d’Italia.

La Giunta precisa le finalità ed i finanziamenti nonché individua i singoli componenti il Comitato.

Il Comitato si può riunire nella sede dell’UniCal ed è convocato dal Direttore.

Esso ha il compito di evidenziare delle linee di ricerca condivise da sottoporre alla competenza scientifica del Consiglio di Dipartimento anche associato ad altre istituzioni di ricerca.

Può essere composto anche da rappresentanze istituzionali, culturali, economiche o sociali di altri Paesi.

Il Comitato esprime pareri e proposte in merito alla programmazione delle attività di ricerca collettive e coordina le attività individuali nel rispetto dell’autonomia di ciascun professore e ricercatore.

Articolo 10
Elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento e alla Giunta

Nel secondo mese antecedente la scadenza dei mandati le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso affisso all’Albo del Dipartimento almeno dieci giorni prima della data della votazione. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell’ambito delle rispettive componenti.

Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risultano eletti, in qualità di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, coloro che vantano maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Relativamente ai rappresentanti degli iscritti ai dottorati di ricerca, in caso di parità di preferenze prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

I mandati elettivi decorrono dal 1° novembre.

In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l’ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi.

Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Il nuovo componente resta in carica per lo scorcio del mandato in corso.

Nel secondo mese antecedente la scadenza dei mandati le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze in seno alla Giunta sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso affisso all’Albo del Dipartimento almeno dieci giorni prima della data della votazione. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito delle rispettive componenti.

Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

I mandati elettivi decorrono dal 1° novembre.

In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l’ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi.

Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Il nuovo componente resta in carica per lo scorcio del mandato in corso.

Capo terzo
Gli uffici

Articolo 11
Il segretario amministrativo

Il segretario amministrativo del Dipartimento compone il Consiglio e la Giunta quale ufficio verbalizzante nei modi previsti nei precedenti artt. 5, co. 4, e 7, co. 3.

È responsabile dell’efficacia e dell’efficienza della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento.

Coordina l’andamento degli altri uffici e relaziona annualmente al Consiglio sull’efficienza ed efficacia degli uffici del Dipartimento esponendo i dati quali-quantitativi della gestione.

Recepisce gli indirizzi del Direttore per tradurre in modelli operativi le scelte programmatiche del Consiglio e gestionali della Giunta.

Supporta la Giunta nell’elaborazione della proposta di bilancio previsionale e il Consiglio nell’approvazione del bilancio previsionale dell’esercizio successivo.

Predispone sul piano tecnico il bilancio preventivo, quello consuntivo e la situazione patrimoniale che sottopone all’approvazione del Consiglio.

Verifica la disponibilità finanziaria ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa da parte del Direttore.

Tutti i servizi di contesto [strutture, servizi, ecc.] e quelli riguardanti il personale fanno capo alla responsabilità diretta del segretario amministrativo.

Adempie ogni altro compito che gli deriva dalla legge di regolamento o dalle norme dell’Ateneo.

Articolo 12
Ufficio per i progetti di ricerca e i dottorati

1. L’ufficio supporta le Commissioni permanenti di settore, i coordinatori dei dottorati ed ogni componente il consiglio, nell’acquisizione di dati e informazioni occorrenti per l’elaborazione delle scelte progettuali, per la stesura dei progetti anche interdipartimentali e per l’organizzazione delle attività connesse ai dottorati.

Redige una relazione annuale sull’attività svolta che comunica al segretario amministrativo.

Articolo 13
Ufficio per le relazioni esterne

L’ufficio supporta le Commissioni permanenti di settore ed ogni componente il Consiglio nell’instaurazione di rapporti collaborativi e di scambi culturali tra i docenti e i ricercatori di istituzioni universitarie, di ricerca, politiche e culturali in genere, appartenenti anche a Paesi extraeuropei.

Cura i rapporti con gli uffici competenti dell’amministrazione d’Ateneo.

Redige una relazione annuale sull’attività svolta che comunica al segretario amministrativo.

Articolo 14
Ufficio finanziari

 

L’ufficio attua la spesa secondo le previsioni di bilancio. Collabora con il segretario amministrativo e con ogni singolo componente il Consiglio per semplificare i processi di spesa proponendo gli strumenti più adeguati.

Cura i rapporti con l’ufficio finanziario dell’amministrazione d’Ateneo.

Redige una relazione annuale sull’attività svolta che comunica al segretario amministrativo.

 

Articolo 15
Ufficio negoziale-amministrativo e del patrimonio

L’ufficio cura gli adempimenti di amministrazione, la predisposizione della contrattazione -anche sindacale- e delle convenzioni d’interesse del Dipartimento.

Cura gli inventari anche del patrimonio librario acquisito dai singoli docenti creando le banche dati informatizzate.

Per le incombenze di propria competenza collabora con gli altri uffici fornendo e ricevendo dati necessari alla propria e all’altrui attività.

Cura i rapporti con gli uffici di analoga competenza dell’amministrazione d’Ateneo.

Redige una relazione annuale sull’attività svolta che comunica al segretario amministrativo.

 

Capo quarto
Norme finali e transitorie

Articolo 16
Approvazione dei regolamenti

Il presente regolamento, nonché ogni sua modifica o integrazione, è adottato dalla maggioranza assoluta del Consiglio e approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione per i profili amministrativo-contabili e del Comitato di Coordinamento e di Programmazione.

In assenza di rilievi è emanato dal Rettore

Con il rinvio del regolamento al Consiglio, il Senato Accademico può esprimere rilievi di legittimità e di merito nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione della deliberazione di adozione.

Avverso i rilievi di merito il Consiglio può rideliberare a maggioranza chiedendo al Rettore l’emanazione del regolamento.

Nelle more del procedimento di approvazione si applica la normativa generale di Ateneo.

Articolo 17
Approvazione di altri regolamenti

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio di Dipartimento si può dotare dei seguenti atti, in conformità alle procedure previste dalla legge e dallo Statuto:

  • regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza del Dipartimento;
  • mansionariato del personale e organizzazione degli uffici;
  • norme per la tutela della riservatezza, per il procedimento amministrativo e per l’accesso agli atti;
  • norme per la stipula dei contratti e delle convenzioni;
  • regolamento degli stages e dei tirocini.

Tali atti saranno proposti dalla Giunta.

 

Allegato A

Elenco dei Settori Scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento di Scienze Giuridiche

  • IUS/01 DIRITTO PRIVATO
  • IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO
  • IUS/03 DIRITTO AGRARIO
  • IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE
  • IUS/05 DIRITTO DELL'ECONOMIA
  • IUS/06 DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
  • IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO
  • IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE
  • IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
  • IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO
  • IUS/11 DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO
  • IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO
  • IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE
  • IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
  • IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • IUS/16 DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  • IUS/17 DIRITTO PENALE
  • IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ
  • IUS/19 STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
  • IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO
  • IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
 
 
  
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