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VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 ed, in particolare, i
commi 99 e 102 dellart.17;
VISTA la legge 3 luglio 1998, n.210;
VISTI i DD.MM.
23.12.1999 e 26.6.2000 concernenti la "Rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari";
VISTO il parere espresso dal C.U.N. nelladunanza del 19.4.2000
con il quale lo stesso Consiglio ha provveduto alla stesura delle declaratorie
relative ai settori scientifico-disciplinari secondo quanto previsto nel sopracitato
D.M. 23.12.1999;
VISTA la nota prot. n. ACG/U.16/683/2000 con la quale il
Ministro ha chiesto al C.U.N. il riesame delle declaratorie di alcuni settori
scientifico-disciplinari;
VISTO il parere espresso dal C.U.N. nelladunanza del 27.7.2000,
con il quale lo stesso Consesso ha provveduto ad apportare alle declaratorie
alcune delle modifiche richieste;
VISTA lintesa CRUI CUN siglata in data 9 aprile 1999;
RITENUTA lopportunità di riprodurre integralmente
lelenco dei settori scientifico-disciplinari, le relative declaratorie, le
affinità e le corrispondenze tra i vecchi e i nuovi settori;
D E C R E T A :
Art. 1 - I settori scientifico-disciplinari sono rideterminati
come risulta nellallegato A (elenco dei settori scientifico-disciplinari),
nellallegato B (declaratorie dei settori) e nellallegato C (corrispondenze
tra i settori). Ai soli fini ed effetti di cui allart.3 del D.P.R. 23.3.2000,
n.117, sono altresì definite le affinità tra i predetti settori
scientifico-disciplinari, come risulta dallallegato D. I predetti allegati
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2 - I settori scientifico-disciplinari così
rideterminati si applicano alle procedure di valutazione comparativa nonché
a quelle di trasferimento, i cui avvisi sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale
successivamente al 15 aprile 2001.
Art. 3 - Per i settori scientifico-disciplinari per
i quali è prevista, ai sensi dellallegato C al presente decreto,
corrispondenza univoca tra i settori di cui al presente decreto e quelli
previgenti,
si provvede al reinquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori
con appositi decreti rettorali ricognitivi. Per i settori scientifico-disciplinari
per i quali la corrispondenza non è univoca, il reinquadramento è
disposto,9 a domanda dellinteressato da presentare entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sentito il Senato
Accademico. In mancanza della predetta domanda, il Rettore provvede dufficio,
sentito il Senato Accademico. Tutti i decreti di reinquadramento dovranno, comunque,
essere adottati entro il 31 marzo 2001.
Art. 4 - A decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da un settore scientifico-disciplinare
ad un altro possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di
reinquadramento di cui allart. 3. I relativi provvedimenti sono adottati con
decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando leventuale
difformità. Il parere è reso entro il termine previsto dal relativo
regolamento.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 ottobre
2000
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